Sez. 2 - , Ordinanza n. 21514 del 20/08/2019 (Rv. 654633 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - SENTENZE - DI APPELLO | Dichiarazione di inammissibilità dell'appello - Ulteriore esame del merito - Affermazione di infondatezza - Omessa impugnazione in cassazione della dichiarazione di inammissibilità - Formazione del giudicato - Configurabilità - Impugnazione della sola statuizione di infondatezza - Interesse a ricorrere - Esclusione.
COSA GIUDICATA CIVILE - SENTENZE - DI APPELLO
Ove il giudice d'appello abbia dichiarato inammissibile uno dei motivi di gravame per difetto di specificità, affermandone poi comunque nel merito l'infondatezza, la parte rimasta soccombente che ricorra in cassazione contro tale sentenza, ove intenda impedirne il passaggio in giudicato, ha l'onere di impugnare la relativa statuizione, da sola sufficiente a sorreggere la decisione, dato che il passaggio in giudicato della pronuncia di inammissibilità priverebbe la medesima parte dell'interesse a far valere in sede di legittimità l'erroneità delle ulteriori statuizioni della decisione impugnata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)