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Sez. 3 - , Ordinanza n. 18776 del 04/07/2023 (Rv. 668172 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - SENTENZE - DI APPELLO | Dichiarazione d'inammissibilità di un motivo d'appello - Assenza di specificità - Ricorso in cassazione - Formazione del giudicato - Onere di denunciare l'errore circa la specificità del motivo d’appello - Sussistenza.
Stato
decisa il 2023-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668172-01

COSA GIUDICATA CIVILE - SENTENZE - DI APPELLO

Ove il giudice d'appello abbia dichiarato inammissibile uno dei motivi di gravame, ritenendolo privo di specificità, la parte rimasta soccombente che ricorra in cassazione contro tale sentenza, ove intenda impedirne il passaggio in giudicato nella parte relativa alla dichiarata inammissibilità, ha l'onere di denunziare l'errore in cui è incorsa la sentenza gravata e di dimostrare che il motivo d'appello, ritenuto non specifico, aveva invece i requisiti richiesti dell'art. 342 c.p.c..

Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)