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Sez. 2, Sentenza n. 9427 del 21/04/2009 (Rv. 608109 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ NEL CONDOMINIO | Apparecchi radiotelevisivi - Diritto di collocare antenne esterne nell'altrui proprietà esclusiva - Condizioni e limiti - Impossibilità di utilizzare spazi propri - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608109-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ NEL CONDOMINIO

Con riguardo ad un edificio in condominio ed all'installazione d'apparecchi per la ricezione di programmi radio-televisivi, il diritto di collocare nell'altrui proprietà antenne televisive, riconosciuto dagli artt. 1 e 3 della legge 6 maggio 1940, n. 554 e 231 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (ed attualmente regolato dagli artt. 91 e 209 del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259), è subordinato all'impossibilità per l'utente di servizi radiotelevisi di utilizzare spazi propri, poiché il diritto all'installazione non comporta anche quello di scegliere a piacimento il sito preferito per l'antenna. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di installazione dell'antenna sul lastrico solare di proprietà di un altro condominio, in quanto era possibile collocarla sul torrino scala condominiale).

Riferimenti normativi: Legge 06/05/1940 num. 554 art. 1, Legge 06/05/1940 num. 554 art. 3, DPR 29/03/1973 num. 156 art. 231, Decreto Legisl. 01/08/2003 num. 259 art. 91 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/08/2003 num. 259 art. 209, Decreto Legisl. 01/08/2003 num. 259 art. 218

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)