Sez. 2, Sentenza n. 9393 del 06/05/2005 (Rv. 581040 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ NEL CONDOMINIO | Apparecchi radiofonici e televisivi - Antenne esterne - Diritto all'installazione sulla proprietà esclusiva altrui - Condizioni - Impossibilità di utilizzare propri spazi - Necessità - Fattispecie.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ NEL CONDOMINIO
Con riguardo ad un edificio in condominio ed all'installazione d'apparecchi per la ricezione di programmi radio - televisivi, il diritto di collocare nell'altrui proprietà antenne televisive, riconosciuto dagli artt. 1 e 3 legge 6 maggio n. 554 e 231 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, è subordinato all'impossibilità per l'utente di servizi radiotelevisivi di utilizzare spazi propri, giacchè altrimenti sarebbe ingiustificato il sacrificio imposto ai proprietari. (Nella specie è stata cassata la sentenza impugnata che, nel ritenere legittima l'installazione, da parte d'alcuni condomini, di un'antenna televisiva su un terrazzo di proprietà esclusiva, aveva escluso che il diritto fosse condizionato all'ipotesi dell'impossibilità di sistemarla altrove).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 832, Legge 06/05/1940 num. 554 art. 1, Legge 06/05/1940 num. 554 art. 3, DPR 29/03/1973 num. 156 art. 231
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)