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Sez. 5, Sentenza n. 9131 del 14/01/2026 Ud. (dep. 09/03/2026) Rv. 289693-01

GIUDICE - INCOMPATIBILITA' - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO | Istanza di ricusazione presentata nei confronti di un giudice del procedimento di revisione o di giudizi connessi o collegati - Istanza di revisione proposta dallo stesso imputato e sulla medesima sentenza - Decisioni assunte, in entrambi i casi, dal medesimo giudice - Causa di incompatibilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2026-01-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289693-01

GIUDICE - INCOMPATIBILITA' - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO

Non sussiste incompatibilità di funzioni per il giudice che, dopo aver deciso sull'istanza di ricusazione presentata nei confronti di un magistrato che ha partecipato a un procedimento di revisione o in giudizi connessi o collegati, sia poi chiamato a decidere sulla richiesta di revisione proposta dallo stesso imputato e sulla medesima sentenza, in quanto l'incompatibilità, tipizzata dal legislatore, ricorre solo tra la funzione di cognizione ordinaria con quella della procedura di revisione e non anche tra la decisione sull'istanza di ricusazione e il merito della revisione. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che l'esistenza di una causa di incompatibilità, così come la violazione del dovere di astensione, non determina la nullità del provvedimento adottato, ma costituisce esclusivamente motivo di ricusazione).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)