Sez. 1, Sentenza n. 35216 del 19/04/2018 Cc. (dep. 24/07/2018) Rv. 273852 - 01
GIUDICE - INCOMPATIBILITÀ - IN GENERE | Inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 34 cod. proc. pen. - Conseguenze - Nullità della decisione - Esclusione - Fattispecie.
GIUDICE - INCOMPATIBILITÀ - IN GENERE
L'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 34 cod. proc. pen. non è deducibile come motivo di nullità della decisione in sede di gravame, ma può costituire motivo di ricusazione del giudice, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. (In applicazione di tale principio, la Corte ha dichiarato irrilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen. proposta dall'imputato il quale, nel giudizio di merito, non aveva avanzato alcuna richiesta di ricusazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)