Sez. 3, Sentenza n. 444 del 28/01/1977 (Rv. 383994 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - ANALISI DI TUTTE LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI - NECESSITA - ESCLUSIONE - REIEZIONE IMPLICITA - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - ANALISI DI TUTTE LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI - NECESSITA - ESCLUSIONE - REIEZIONE IMPLICITA - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
L'Obbligo della motivazione deve ritenersi assolto dal giudice del merito ogni qualvolta questi indichi gli elementi sui quali fonda il proprio convincimento, dovendo ritenersi disattesi, per implicito, quei diversi rilievi e quelle circostanze, che, sebbene non menzionati espressamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. (Conf 3102/73, mass n 366869; (Conf 25/72, mass n 355687).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)