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Sez. 3, Sentenza n. 444 del 28/01/1977 (Rv. 383994 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - ANALISI DI TUTTE LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI - NECESSITA - ESCLUSIONE - REIEZIONE IMPLICITA - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383994-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - ANALISI DI TUTTE LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI - NECESSITA - ESCLUSIONE - REIEZIONE IMPLICITA - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*

L'Obbligo della motivazione deve ritenersi assolto dal giudice del merito ogni qualvolta questi indichi gli elementi sui quali fonda il proprio convincimento, dovendo ritenersi disattesi, per implicito, quei diversi rilievi e quelle circostanze, che, sebbene non menzionati espressamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. (Conf 3102/73, mass n 366869; (Conf 25/72, mass n 355687).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)