Sez. 1, Sentenza n. 25 del 05/01/1972 (Rv. 355687 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - OSSERVANZA - CONDIZIONI.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - OSSERVANZA - CONDIZIONI.*
L'Obbligo della motivazione deve ritenersi assolto dal giudice di merito ogni qual volta questi indichi gli elementi su cui fonda il proprio convincimento dovendosi ritenere disattesi per implicito quei diversi rilievi e quelle diverse circostanze, che, sebbene non menzionati espressamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. (Conf 1787'71, mass n 352293).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)