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Sez. 1, Sentenza n. 2883 del 24/01/1989 Ud. (dep. 22/02/1989) Rv. 180615 - 01

IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - IN GENERE - PARZIALE - TOTALE - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - ELEMENTI - QUESTIONE DI FATTO RISERVATA AL GIUDICE DI MERITO - INSINDACABILITÀ IN CASSAZIONE - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1989-01-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/180615-01

IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - IN GENERE - PARZIALE - TOTALE - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - ELEMENTI - QUESTIONE DI FATTO RISERVATA AL GIUDICE DI MERITO - INSINDACABILITÀ IN CASSAZIONE - PRESUPPOSTI.*

Lo stabilire se l'imputato, riconosciuto affetto da infermità mentale, fosse al momento del fatto totalmente privo di capacità d'intendere e di volere ovvero avesse tale capacità, ma grandemente scemata, costituisce una questione di fatto la cui valutazione, mercè l'ausilio delle risultanze della perizia psichiatrica compete esclusivamente al giudice di merito, il giudizio del quale si sottrae al Sindacato di legittimità quante volte, anche con il solo richiamo alle condivise valutazioni e conclusioni delle perizie, divenute tuttavia consustanziali alla motivazione, risulti essere esaurientemente motivato, immune da vizi logici di ragionamento, garantito da una continua osservazione del soggetto, e conforme a corretti criteri scientifici di esame clinico e di valutazione. (Conf mass n 153386, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Pen. art. 89 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)