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Sez. 1, Sentenza n. 4268 del 23/02/1982 Ud. (dep. 23/04/1982) Rv. 153386 - 01

IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - IN GENERE - PARZIALE - TOTALE - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-02-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/153386-01

IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - IN GENERE - PARZIALE - TOTALE - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*

Lo stabilire se l'imputato, riconosciuto affetto da infermità mentale, fosse, al momento de fatto, totalmente privo di capacità di intendere e di volere ovvero avesse tali capacità, ma grandemente scemate, costituisce una questione di fatto, la cui valutazione compete esclusivamente al giudice del merito con l'ausilio delle risultanze della perizia psichiatrica, e il suo giudizio si rende insindacabile in Sede di legittimità, quando, anche soltanto con il richiamo alle condivise valutazioni conclusioni della perizia, che vengono incorporate nella motivazione, si riveli esaurientemente motivato, senza vizi logici di ragionamento, conseguente ad un'adeguata osservazione del soggetto, conforme ai corretti criteri scientifici di esame clinico e di valutazione. (Conf mass n 141103; (Conf mass n 138285).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Pen. art. 89 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)