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Sez. 1, Sentenza n. 1506 del 09/05/1985 Cc. (dep. 30/05/1985) Rv. 169573 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - ISTANZA - RIGETTO - APPELLO - ISTITUTI AUTONOMI - EFFETTI - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - MOTIVAZIONE PIÙ APPROFONDITA.*
Stato
decisa il 1985-05-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169573-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - ISTANZA - RIGETTO - APPELLO - ISTITUTI AUTONOMI - EFFETTI - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - MOTIVAZIONE PIÙ APPROFONDITA.*

L'istituto dell'istanza per scarcerazione per sopravvenuta Mancanza di indizi ex art. 269 cod. proc. pen. e quello dello appello contro il rifiuto della scarcerazione ex art. 272 bis, terzo comma cod. proc. pen. sono formalmente e sostanzialmente diversi da quelli che regolano le condizioni iniziali per l'emissione del provvedimento coercitivo e l'immediato controllo di detto provvedimento, pur avendo la legge n. 533 del 1982, attribuendo al giudice del riesame la valutazione anche del merito, attenuatone le note distintive. La distinzione tra i due istituti fa sì che in Sede di scarcerazione per Mancanza di indizi è richiesta sia in primo che in secondo grado una motivazione più approfondita di quella necessaria per giustificare il provvedimento di cattura e di quella, oltre che sommaria, anche immediata ed urgente, in Sede di riesame.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 272 bis com. 3, Legge 12/08/1982 num. 532 art. 7 CORTE COST., Legge 12/08/1982 num. 532 art. 8, Legge 12/08/1982 num. 532 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)