Sez. 1, Sentenza n. 977 del 28/03/1988 Cc. (dep. 30/04/1988) Rv. 178290 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - ISTANZA DI SCARCERAZIONE - ESAME IN PRIMO E IN SECONDO GRADO - NECESSITÀ DI APPROFONDITA MOTIVAZIONE.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - ISTANZA DI SCARCERAZIONE - ESAME IN PRIMO E IN SECONDO GRADO - NECESSITÀ DI APPROFONDITA MOTIVAZIONE.*
In Sede di esame dell'istanza di scarcerazione, sia in primo grado che in grado di appello, si impone una motivazione più approfondita di quella necessaria per l'emissione del provvedimento restrittivo e per l'urgente suo riesame ai sensi dell'art. 263 bis, e segg. cod. proc. pen., dovendo essa correlarsi non solo alla specifica enunciazione degli elementi indizianti, ma anche ad una valutazione del complessivo materiale probatorio acquisito successivamente, criticamente apprezzato ai fini di stabilire la sussistenza, allo stato degli Atti, di indizi sufficienti a giustificare un giudizio di probabile colpevolezza. (Conf mass n 167511; (Conf mass n 167776; (Conf mass n 169573).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 263 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 269 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)