Sez. 3, Sentenza n. 9102 del 28/05/1982 Ud. (dep. 13/10/1982) Rv. 155551 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - INDAGINI - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - INDAGINI - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*
Prima di disattendere una richiesta di rinvio, il giudice di merito ha il dovere di compiere i dovuti accertamenti in relazione ai motivi addotti dall'imputato. (nella specie è stata dichiarata la nullità della ordinanza dichiarativa di contumacia per non avere i giudici fatto accertamenti circa lo stato di ricovero in ospedale e di malattia dell'imputato, il quale aveva, prima dell'udienza, fatto pervenire un telegramma contenente i motivi dell'impedimento). (V mass n 154695; (V mass n 135323).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 497 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)