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Sez. 5, Sentenza n. 2724 del 12/11/1976 Ud. (dep. 15/02/1977) Rv. 135323 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - CERTIFICATI MEDICI - PROVA TARDIVAMENTE DEDOTTA - TELEGRAMMA ANNUNCIANTE UN GENERICO MALORE DELL'IMPUTATO E IL SUCCESSIVO INVIO DI UN CERTIFICATO MEDICO - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - LEGITTIMITA - OBBLIGO PER IL GIUDICE DI DISPORRE ACCERTAMENTI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-11-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/135323-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - CERTIFICATI MEDICI - PROVA TARDIVAMENTE DEDOTTA - TELEGRAMMA ANNUNCIANTE UN GENERICO MALORE DELL'IMPUTATO E IL SUCCESSIVO INVIO DI UN CERTIFICATO MEDICO - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - LEGITTIMITA - OBBLIGO PER IL GIUDICE DI DISPORRE ACCERTAMENTI - ESCLUSIONE.*

Un telegramma annunciante un generico malore dell'imputato ed il prossimo invio di un certificato medico non e sufficiente a provare l'impedimento assoluto a comparire in udienza. Ne il giudice ha l'Obbligo di disporre accertamenti in base ad un simile telegramma. Versa infatti in grave colpa processuale l'imputato che, in caso d'impedimento sopraggiunto nell'imminenza del processo, ometta di indicare, nel telegramma con cui eccepisce l'impedimento, sia la precisa natura della malattia e i suoi sintomi principali, sia il luogo dove si trova degente, perche in tal modo mette il giudice nell'impossibilita di valutare la serieta dell'impedimento e di disporre immediati controlli. D'altra parte il deposito in cancelleria, il giorno successivo alla pronuncia della sentenza, di un certificato medico attestante la precisa natura della malattia, non puo invalidare la dichiarazione di contumacia, ostandovi il disposto dell'ultimo comma dell'art 498 cod proc pen.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)