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Sez. 3, Sentenza n. 3782 del 22/11/1974 (Rv. 372291 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE - EFFETTI RESTITUTORI - CONSEGUENZE - DIMINUZIONE DI VALORE DELLA COSA RESTITUITA - ONERE DEL VENDITORE INADEMPIENTE.*
Stato
decisa il 1974-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372291-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE - EFFETTI RESTITUTORI - CONSEGUENZE - DIMINUZIONE DI VALORE DELLA COSA RESTITUITA - ONERE DEL VENDITORE INADEMPIENTE.*

Gli effetti restitutori che scaturiscono dalla pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento del venditore non comportano che la res vendita debba sempre essere a questi restituita nelle condizioni in cui si trovava al momento della traditio. L'eventuale diminuzione di valore che la cosa abbia subito per il decorso del tempo fino alla pronuncia di risoluzione o per l'uso normale che di essa abbia fatto il compratore adempiente - uso cui, nell'equilibrio dell'originario sinallagma, corrisponde il godimento del prezzo da parte del venditore - deve essere sopportato da quest'ultimo come conseguenza del suo inadempimento.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1458

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)