Sez. 3, Sentenza n. 1192 del 18/02/1980 (Rv. 404693 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE - OBBLIGO DEL COMPRATORE DI CUSTODIRE LA COSA VENDUTA - SUSSISTENZA - PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPLICITA OFFERTA DI RESTITUZIONE DELL'OGGETTO DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE - OBBLIGO DEL COMPRATORE DI CUSTODIRE LA COSA VENDUTA - SUSSISTENZA - PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPLICITA OFFERTA DI RESTITUZIONE DELL'OGGETTO DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE.*
La disposizione dell'art 1458 cod civ, secondo cui la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, significa soltanto che la risoluzione toglie valore alla causa giustificativa delle attribuzioni patrimoniali gia effettuate, mentre l'Obbligo delle reciproche restituzioni nasce dalla sentenza, che ha natura costitutiva e correlativa efficacia ex nunc. Ne consegue che il compratore che sia attore o convenuto in giudizio per la risoluzione della vendita ha l'Obbligo di custodire la cosa venduta quale obbligato sub conditione alla restituzione di essa, mentre la proposizione della domanda di risoluzione non importa di per se un'offerta di restituzione dell'oggetto del contratto. (V 3782/74, mass n 372291; (Conf 4892/77, mass n 388492; (Conf 2522/70, mass n 348826).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1458
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)