Sez. 6, Sentenza n. 7483 del 04/03/1998 Ud. (dep. 24/06/1998) Rv. 211242 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - IN GENERE | Reiezione - Riproponibilità - Sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento - Possibilità - Ragioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - IN GENERE
La richiesta di patteggiamento è ripetibile sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, dato che da nessuna norma di legge può desumersi la non riproponibilità di detta richiesta, dovendosi, al contrario, ricavare la possibilità di riproporla dal disposto dell'art. 446, comma quarto, c.p.p., che consente la prestazione del consenso alla parte che in precedenza lo aveva negato (Nella specie, una prima richiesta di patteggiamento era stata respinta nella considerazione della erroneità della qualificazione giuridica del fatto; successivamente le parti l'avevano riproposta con una diversa qualificazione e il tribunale l'aveva accolta).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 446 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 446 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)