Sez. 6, Sentenza n. 1167 del 21/10/1998 Ud. (dep. 28/01/1999) Rv. 213330 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - IN GENERE | Reiezione - Riproponibilità - Sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento - Possibilità - Ragioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - IN GENERE
La richiesta di patteggiamento è ripetibile fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, dato che da nessuna norma di legge può desumersi la non riproponibilità di detta richiesta, dovendosi, al contrario, ricavare la possibilità di riproporla dal disposto dell'art. 446, comma quarto, cod. proc. pen. che consente la prestazione del consenso alla parte che in precedenza lo aveva negato. L'unico limite è dato dal fatto che la richiesta abbia un contenuto diverso dalla precedente, dato che il potere di proporre utilmente una determinata richiesta si esaurisce con la pronuncia su di essa.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 446 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 446 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)