Sez. 2, Sentenza n. 784 del 26/02/1975 (Rv. 374149 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DEL CONDOMINO - AZIONE PER LA RIMOZIONE DI OPERE ABUSIVE SULLE COSE COMUNI ED AZIONI REALI RELATIVE AD ESSE - ESPERIBILITA - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI CONDOMINI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DEL CONDOMINO - AZIONE PER LA RIMOZIONE DI OPERE ABUSIVE SULLE COSE COMUNI ED AZIONI REALI RELATIVE AD ESSE - ESPERIBILITA - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI CONDOMINI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Il singolo condomino, senza necessita di litisconsorzio degli altri condomini, e pienamente legittimato a chiedere la rimozione di opere abusive, che importino il mutamento di destinazione della cosa comune, e ad esperire sia l'Azione di revindica che qualsiasi altra Azione di carattere reale o con effetti reali che sia a tutela della proprieta e del godimento della cosa comune. (V 2960/72, mass n 360709).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)