Sez. 2, Sentenza n. 75 del 10/01/1978 (Rv. 389361 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DEL CONDOMINO - GIUDIZIO PER LA RIMOZIONE DI OPERE ABUSIVE ED AZIONI DI REVINDICA O DI CARATTERE ED EFFETTO REALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA E DEL GODIMENTO DELLA COSA COMUNE - LEGITTIMAZIONE DEL CONDOMINO - SUSSISTENZA - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEGLI ALTRI CONDOMINI - ESCLUSIONE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DEL CONDOMINO - GIUDIZIO PER LA RIMOZIONE DI OPERE ABUSIVE ED AZIONI DI REVINDICA O DI CARATTERE ED EFFETTO REALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA E DEL GODIMENTO DELLA COSA COMUNE - LEGITTIMAZIONE DEL CONDOMINO - SUSSISTENZA - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEGLI ALTRI CONDOMINI - ESCLUSIONE.*
Il singolo condomino, senza necessita di litisconsorzio degli altri condomini, e pienamente legittimato a chiedere in giudizio la rimozione di opere abusive che importino il mutamento di destinazione della cosa comune, nonche ad esperire sia l'Azione di revindica che qualsiasi altra Azione di carattere reale e con effetti reali che sia comunque finalizzata alla tutela della proprieta e del godimento della cosa comune. (V 784/75, mass n 374149).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1131, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)