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Sez. 1, Sentenza n. 2338 del 07/06/1977 (Rv. 386050 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROCEDIMENTO - PLURALITA DI CAUSE RIUNITE IN UNICO PROCESSO - PROPOSIZIONE DELL'ISTANZA - EFFETTI - INSCINDIBILITA DELLE CAUSE - CONSEGUENZE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DELLE PARTI NON ADERENTI - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1977-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386050-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROCEDIMENTO - PLURALITA DI CAUSE RIUNITE IN UNICO PROCESSO - PROPOSIZIONE DELL'ISTANZA - EFFETTI - INSCINDIBILITA DELLE CAUSE - CONSEGUENZE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DELLE PARTI NON ADERENTI - NECESSITA.*

Nell'ipotesi di pluralita di cause riunite in unico processo, il regolamento di Competenza (che ha natura d'impugnazione) da luogo ad una causa inscindibile, con la conseguente necessita, per la Corte di Cassazione, di ordinare l'integrazione del contraddittorio ex art 331 cod proc civ nei confronti delle parti non aderenti, e di dichiarare inammissibile il ricorso in difetto d'ottemperanza.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)