Sez. 3, Ordinanza n. 15477 del 10/08/2004 (Rv. 576495 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI | Litisconsorzio facoltativo (art. 103 cod. proc. civ.) - Cause connesse - Scindibilità - Conseguenze - Istanza di regolamento di competenza non notificata a tutte le parti - Integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ - Esclusione - Notifica del ricorso ai sensi dell'art. 332 cod. proc. civ. - Efficacia della statuizione sulla competenza - Condizioni - Fattispecie.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI
Se più parti sono convenute in un unico processo, ai sensi dell'art. 103 cod. proc. civ.- come nel caso in cui il danneggiato da un sinistro stradale abbia convenuto in giudizio, oltre che il proprietario e l'assicurazione per la R.C.A., anche il conducente del veicolo - le cause, connesse, sono scindibili ed il litisconsorzio che si instaura tra di esse è facoltativo. Pertanto se alla parte della causa connessa non è notificata l'istanza di regolamento di competenza, come invece previsto dall'art. 47, secondo comma, cod. proc. civ., né essa vi ha aderito, nei suoi confronti non deve esser ordinata l' integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., bensì il ricorso può esserle notificato, ai sensi dell' art. 332 cod. proc. civ., e cioè soltanto se l'impugnazione non è preclusa dalla scadenza del termine, altrimenti questa causa procede separatamente - con la conseguenza che la decisione della Corte di Cassazione sulla competenza non esplica alcuna efficacia su di essa - perché l' inconveniente derivabile dalla separazione delle cause è compensato dall'esigenza, di rilevanza costituzionale, di assicurare la ragionevole durata del processo. (Principio affermato in una fattispecie in cui il danneggiato da un sinistro stradale aveva convenuto in giudizio il conducente, il proprietario e l'assicurazione per la RCA del veicolo investitore, ma non aveva notificato l'istanza di regolamento di competenza al conducente).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)