Sez. 5, Sentenza n. 39475 del 19/06/2013 Ud. (dep. 24/09/2013) Rv. 256711 - 01
PENA - DETERMINAZIONE | Delitto tentato - Metodo diretto e metodo "bifasico" - Equipollenza - Condizioni.
PENA - DETERMINAZIONE
La determinazione della pena nel caso di delitto tentato può essere indifferentemente effettuata con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, ossia senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure con il calcolo "bifasico", ossia scindendo i due momenti enunciati, purché venga comunque rispettato il vincolo normativo relativo al contenimento della riduzione della pena edittale prevista per il reato consumato da uno a due terzi.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)