Sez. 3, Sentenza n. 11327 del 23/11/1990 (Rv. 469893 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - DECISIONE SULLA COMPETENZA - NOZIONE.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - DECISIONE SULLA COMPETENZA - NOZIONE.*
L'istanza per regolamento di Competenza presuppone l'esistenza di una decisione adottata con la Forma della sentenza (ovvero che ne abbia il contenuto), che importi una pronuncia sulla Competenza in tutti i suoi aspetti, sicché questa non può essere ravvisata nel provvedimento del giudice che, nella motivazione, contenga meri riferimenti ad una questione di Competenza o altre affermazioni sulla sussistenza o meno della stessa, senza che dal suo tenore ne sia desumibile la relativa decisione. (nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che non costituiva pronuncia sulla Competenza l'ordinanza emessa nel corso di una esecuzione mobiliare presso terzi, con il quale il pretore si era limitato a dichiarare che nello stato in cui si trovava il procedimento, dopo che era stata resa dal terzo la dichiarazione ex art. 547 cod. proc. civ., non ricorrevano gli estremi per la rimessione delle parti innanzi al tribunale ai fini dell'apertura immediata dal procedimento incidentale di accertamento del detto Obbligo).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)