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Sez. U, Sentenza n. 1473 del 24/02/1996 (Rv. 496019 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Denunzia di danno tenuto davanti al pretore - Provvedimento nunciatorio di quest'ultimo e rimessione delle parti innanzi a sè per il merito senza pronuncia sulla propria competenza per valore - Regola merito di competenza - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1996-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496019-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

L'istanza per regolamento di competenza presuppone l'esistenza di una decisione adottata con la forma della sentenza (ovvero che ne abbia il contenuto), la quale importi una pronuncia sulla competenza, con la conseguenza che è inammissibile l'indicato regolamento avverso l'ordinanza con cui il pretore, adito con denunzia di danno temuto, si limiti ad emettere il provvedimento nunciatorio ed a rimettere le parti innanzi a sè per il merito della controversia, senza pronunciarsi in alcun modo sulla propria competenza per valore, non essendovi stato in alcun modo dalle parti sollecitato, in quanto trattasi di un provvedimento meramente ordinatorio, non avente alcuna attitudine a radicare - se non impugnato - la competenza del giudice adito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 688, Cod. Civ. art. 1172

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)