Sez. 1, Sentenza n. 4433 del 18/06/1974 Ud. (dep. 24/04/1975) Rv. 129881 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - RIPRISTINO DI MISURA INTERROTTA - INTERVENTO DEL GIUDICE - NECESSITA ESCLUSA - CONTRASTO CON GLI ARTT 3, 13, 24 COMMA SECONDO COST - ESCLUSIONE.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - RIPRISTINO DI MISURA INTERROTTA - INTERVENTO DEL GIUDICE - NECESSITA ESCLUSA - CONTRASTO CON GLI ARTT 3, 13, 24 COMMA SECONDO COST - ESCLUSIONE.*
E manifestamente infondata la questione di legittimita costituzionale dell'art 11 comma secondo legge 27 dicembre 1956, n 1423, in relazione agli artt 3, 13 e 24 comma secondo cost l'intervento del giudice, infatti nel caso di ripristino di una misura di prevenzione interrotta, non ha ragione di essere poiche le ipotesi di interruzione sono tassativamente previste dalla legge che fissa anche il decorso del nuovo termine. Ne consegue che la stessa autorita amministrativa, competente ad eseguire la misura di prevenzione, e altresi competente a ripristinare l'esecuzione interrotta, ed ove sorgano contrasti, l'interessato ha il diritto di proporre incidente di esecuzione davanti allo stesso giudice che emise il provvedimento il quale decide con ordinanza, ricorribile per Cassazione, ai sensi dell'art 631 cod proc pen con la garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 13, Costituzione art. 24 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 631 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 11 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)