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Sez. 1, Sentenza n. 12720 del 08/07/1977 Ud. (dep. 07/10/1977) Rv. 137061 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE - NUOVO DECORSO DELLA MISURA - ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI - COMPETENZA ESCLUSIVA DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA - PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA AMMINISTRATIVA - ILLEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1977-07-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/137061-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE - NUOVO DECORSO DELLA MISURA - ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI - COMPETENZA ESCLUSIVA DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA - PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA AMMINISTRATIVA - ILLEGITTIMITA.*

L'art 11 della legge 27 dicembre 1956, n 1423 dispone che ove nel corso del termine stabilito per la durata della misura di prevenzione il sorvegliato commetta un reato per il quale riporti successivamente condanna e la sorveglianza speciale non debba cessare il termine ricomincia a decorrere dal giorno nel quale e scontata la pena. Condizione essenziale per la reiterazione della misura e, quindi, che la condanna concerna un reato commesso durante il corso della misura stessa. Tale condizione non e pero sufficiente in quanto a seguito della sentenza 21 maggio 1975 n 113 della Corte costituzionale, che ha dichiarato parzialmente illegittimo il secondo comma del citato art 11, la operativita della norma deve intendersi subordinata all'accertamento giurisdizionale che la commissione del nuovo reato sia di per se indice della persistente pericolosita dell'agente. Compete, pertanto, in via esclusiva al giudice accertare il verificarsi delle condizioni necessarie perche si possa procedere alla reiterazione della sorveglianza e determinarne in concreto i limiti temporali. (V mass n 132324; (V mass n 129881; (V 118069).*

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 11 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)