Sez. 3, Sentenza n. 272 del 06/02/1970 (Rv. 345133 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - IN GENERE - CRITERIO SUSSIDIARIO - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - IN GENERE - CRITERIO SUSSIDIARIO - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
La valutazione del comportamento dei contraenti costituisce uno strumento ermeneutico meramente sussidiario, nel senso che il giudice di merito e tenuto a farvi ricorso soltanto se, nel suo sovrano apprezzamento di fatto, la ricostruzione della volonta delle parti sulla base delle espressioni adoperate offra adito a dubbi e non gli appaia, percio, appagante. (V 3282-69, massima n 343310).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)