Sez. 2, Sentenza n. 3282 del 11/10/1969 (Rv. 343310 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - PRIORITA - SUSSIDIARIETA DEGLI ALTRI CRITERI.*
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - PRIORITA - SUSSIDIARIETA DEGLI ALTRI CRITERI.*
L'art 1362 cod civ impone di ricostruire la volonta dei contraenti, in primo luogo alla stregua del significato letterale delle espressioni da essi usate e soltanto ove tale criterio si manifesti inadeguato, -per genericita, equivocita, o incompletezza delle espressioni usate dai contraenti stessi - consente all'interprete di far ricorso alla valutazione del comportamento delle parti (o anche di una sola di esse) ed agli altri criteri sussidiari previsti dalle Disposizioni successive. (Conf.1079-69, massima n 339584 e numerose altre).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)