Sez. 6, Sentenza n. 50065 del 22/09/2015 Ud. (dep. 21/12/2015) Rv. 265750 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - IN GENERE | Reati di concussione e di induzione a dare o promettere utilità - Criteri distintivi rispetto alla corruzione - Indicazione - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - IN GENERE
Il reato di concussione e quello di induzione indebita a dare o promettere utilità si differenziano dalle fattispecie corruttive, in quanto i primi due illeciti richiedono, entrambi, una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico, idonea, a seconda dei contenuti che assume, a costringere o a indurre "l'extraneus", comunque in posizione di soggezione, alla dazione o alla promessa indebita, mentre l'accordo corruttivo presuppone la "par condicio contractualis" ed evidenzia l'incontro libero e consapevole della volontà delle parti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva ritenuto sussistente il reato previsto dall'art. 319 quater cod. pen. con riguardo alla condotta di due dipendenti della Agenzia delle Entrate che, abusando della loro qualità di verificatori, avevano, nel corso di una verifica fiscale presso un esercizio commerciale, dapprima prospettato al titolare l'applicazione di significative sanzioni economiche e, successivamente, sempre nell'ambito di una situazione di squilibrio tra le parti, lo avevano indotto a farsi promettere e consegnare una somma di denaro per omettere la trasmissione delle segnalazioni relative alla irregolarità riscontrare alle competenti autorità).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 317, Cod. Pen. art. 318, Cod. Pen. art. 319 PENDENTE, Cod. Pen. art. 319 quater
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)