Sez. 5, Sentenza n. 11274 del 18/07/2003 (Rv. 565272 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Questionari inviati ai contribuenti - Incompletezza, falsità o inesattezza dei dati in essi indicati - Conseguenze - Rettifica del reddito ex art. 39, primo comma, lett. c), del d.P.R. n. 600 del 1973 - Legittimità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nei questionari, inviati ai contribuenti ex art. 32, primo comma, n. 4, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ed, a maggior ragione, la mancata risposta ai questionari stessi, consentono all'ufficio di procedere alla rettifica del reddito, ai sensi dell'art. 39, primo comma, lett. c), del decreto medesimo.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)