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Sez. 5, Sentenza n. 16049 del 29/07/2005 (Rv. 583728 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Fattispecie precedenti all'entrata in vigore della legge n. 28 del 1999 - Omessa risposta a questionario - Potere dell'ufficio di procedere con accertamento induttivo in rettifica - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583728-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la mancata risposta del contribuente ad un questionario inviatogli dall'ufficio non legittima, di per sé sola, una rettifica del reddito d'impresa in via induttiva, ai sensi dell'art. 39, comma secondo, lettera d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ove tale omissione si sia verificata prima dell'entrata in vigore dell'art. 25 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, stante la tassatività delle ipotesi previste dalle lettere a), b), c) e d) del citato art. 39, comma secondo, nel testo all'epoca vigente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST., Legge 18/02/1999 num. 28 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)