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Sez. 2, Sentenza n. 400 del 12/01/2005 (Rv. 578599 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - SOPRAELEVAZIONI | Disciplina integrativa del cod. civ. - Finalità - Regolamento edilizio del Comune di Varedo - Sopraelevazioni di edifici preesistenti - Limiti - Fattispecie. .
Stato
decisa il 2005-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578599-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - SOPRAELEVAZIONI

L'art. 19, punto 8, del regolamento edilizio del Comune di Varedo-integrativo della previsione dell'art. 873 cod.civ. ed attuativo delle disposizioni dettate dal D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 in tema di densità, altezza e distanza tra fabbricati - consente le sopraelevazioni degli edifici preesistenti, in deroga alla distanza minima stabilita in via generale per le nuove costruzioni, limitatamente alle strutture portanti, (ad es. i pilastri e simili), in quanto queste permettono la circolazione dell'aria e non limitano sensibilmente la luminosità, tenuto conto che il criterio informatore di tale normativa è soltanto quello di impedire intercapedini dannose fra edifici a tutela di interessi di carattere generale connessi all'igiene, alla sicurezza, al decoro degli abitati e non di dettare la disciplina dei rapporti fra privati in materia di distanze legali; sotto tale profilo è peraltro irrilevante, in considerazione della ratio della norma, che il manufatto realizzato, come nel caso del tetto, non sia utilizzabile a fini abitativi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 quinquies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)