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Sez. 2, Sentenza n. 5236 del 29/05/1999 (Rv. 526829 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - SOPRAELEVAZIONI | Disciplina regolamentare integrativa del codice civile - Sopraelevazioni in allineamento alla preesistente costruzione - Obbligo di rispettare le distanze - Necessità - Limiti.
Stato
decisa il 1999-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526829-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - SOPRAELEVAZIONI

L'art.19 del regolamento edilizio del Comune di Varedo (integrativo in sede locale della previsione dell'art. 873 cod. civ. ed attuativo delle disposizioni del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444) consente la sopraelevazione degli edifici esistenti sul medesimo allineamento di essi, in deroga alla distanza minima (stabilita in metri cinque dal confine e in metri dieci tra pareti finestrate) limitatamente alle sole strutture portanti (pilastri e simili), in quanto tali strutture consentono la circolazione dell'aria e non limitano sensibilmente la luminosità, in guisa da non comportare la formazione di intercapedini dannose. La norma regolamentare in esame risulta invece violata dalla nuova costruzione costituente un corpo chiuso mediante tamponatura, realizzata in sopraelevazione di un edificio preesistente ad una distanza inferiore a quella consentita.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 quinquies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)