Sez. 3, Sentenza n. 10822 del 08/06/2004 (Rv. 573433 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Procura rilasciata in relazione a procedimento cautelare - Validità per la successiva fase di merito - Condizioni e limiti - Riassunzione con comparsa contenente gli elementi dell'atto di citazione - Conseguenze in tema di validità della procura.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
Il procedimento cautelare costituisce un procedimento distinto ed autonomo rispetto a quello di merito, ancorché legato ad esso da un nesso di strumentalità, con la duplice conseguenza che, ottenuta la pronuncia sull'istanza cautelare, si deve iniziare un nuovo procedimento per il merito, e che, a tal uopo, va rilasciata altra procura, avendo quella precedentemente rilasciata ormai esaurito i suoi effetti. La procura speciale rilasciata per il procedimento "ante causam" può, peraltro, nonostante la piena autonomia di tale procedimento rispetto all'eventuale giudizio di merito, abilitare il procuratore ad introdurre il successivo giudizio a cognizione piena (ovvero a resistere ad esso) a condizione che la procura sia riferibile in modo certo e non equivoco anche al giudizio di merito, e che quest'ultimo giudizio verta sullo stesso oggetto del procedimento cautelare inizialmente introdotto. Ne consegue che, ove (come nel caso di specie) la parte riassuma con comparsa il procedimento cautelare, e la comparsa contenga gli elementi dell'atto di citazione, sì da costituirne valido equipollente, è egualmente soddisfatta l'esigenza di dare inizio a un nuovo procedimento, e non occorre altra procura quando quella rilasciata per la fase cautelare si riferisca in modo certo ed inequivocabile anche al giudizio di merito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)