Sez. 1, Sentenza n. 2642 del 04/03/1993 (Rv. 481236 - 01)
Procedimento civile - Difensori - Mandato alle liti (procura) - In genere | Procura rilasciata al difensore per il procedimento ex artt. 700 e 701 cod. proc. civ. - Validità per il successivo giudizio di merito - Ammissibilità - Esclusione - Limiti - Citazione introduttiva del giudizio di merito - Notifica al procuratore nominato nel procedimento precedente - Inammissibilità.
Procedimento civile - Difensori - Mandato alle liti (procura) - In genere
Il procedimento promosso avanti al Pretore, a norma degli artt. 700 e 701 cod. proc. civ., pur avendo carattere cautelativo e strumentale rispetto alle statuizioni che in sede di cognizione ordinaria saranno successivamente adottate dal giudice competente per il merito, costituisce oggetto di un procedimento autonomo e distinto da quello eventualmente instaurato a norma dell'art. 702 cod. proc. civ. Ne consegue che per dare inizio a quest'ultimo giudizio (o per resistere ad esso) è necessario il conferimento di una distinta procura al difensore, non potendo a tal fine ritenersi valida quella rilasciata per il precedente e diverso procedimento, la quale esaurisce i suoi effetti con la definizione del procedimento stesso, salvo che la procura rilasciata con il ricorso iniziale (o con la comparsa di risposta del convenuto) sia formulata in modo da rilevare inequivocabilmente la volontà della parte di estendere il mandato anche al successivo giudizio di cognizione. Pertanto, fuori di tale ultima ipotesi, la citazione introduttiva del giudizio di merito va notificata al convenuto personalmente, secondo le regole dettate dagli artt. 137 e segg. cod. proc. civ., e non al procuratore nominato nel procedimento precedente, presso il quale lo stesso convenuto abbia eletto domicilio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 701, Cod. Proc. Civ. art. 702 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)