Sez. 1, Sentenza n. 1812 del 11/05/1977 (Rv. 385544 - 01)
CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE - IN GENERE - INVIO DELL'ESTRATTO CONTO - DECORRENZA DEL TERMINE PER LE IMPUGNAZIONI - CONDIZIONI.*
CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE - IN GENERE - INVIO DELL'ESTRATTO CONTO - DECORRENZA DEL TERMINE PER LE IMPUGNAZIONI - CONDIZIONI.*
In tema di operazioni bancarie in conto corrente, le comunicazioni al cliente sulla situazione finale del conto, inviate dalla banca allo scioglimento del rapporto, ovvero alle scadenze periodiche contrattualmente previste (nella specie, annuali), sono qualificabili come 'estratti-conto di chiusurà , ai sensi ed agli effetti di cui all'art 1832 secondo comma cod civ (decorso del termine semestrale di decadenza per impugnazioni inerenti a vizi formali), ove non si limitino a contenere l'indicazione del saldo, con il calcolo delle spese e degli interessi, ma portino anche un preciso riferimento alle partite di dare ed avere che hanno condotto a quel risultato.Tale riproduzione di tutte le partite contabili non e necessaria, ai fini indicati, quando l'estratto conto finale faccia seguito e richiami espressamente precedenti estratti parziali (nella specie, quindicinali), che siano stati inviati al cliente con l'indicazione di tutte le operazioni afferenti il relativo periodo, in quanto, in detta situazione, viene ugualmente soddisfatta l'esigenza di porre il cliente medesimo in condizione di riscontrare ogni eventuale vizio incidente sul saldo finale. (V 1465/75, mass n 375039; (V 2276/73, mass n 365558; (V 3480/56).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1831, Cod. Civ. art. 1832, Cod. Civ. art. 1857
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)