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Sez. 1, Sentenza n. 1465 del 18/04/1975 (Rv. 375039 - 01)

CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - CHIUSURA DEL CONTO - APPROVAZIONE DEL CONTO - ESTRATTO CONTO - NOZIONE - COMUNICAZIONE PERIODICA SULLA SITUAZIONE DEL CONTO - EQUIPARABILITA - ESCLUSIONE - ESTRATTO CONTO O MERA COMUNICAZIONE PERIODICA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1975-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375039-01

CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - CHIUSURA DEL CONTO - APPROVAZIONE DEL CONTO - ESTRATTO CONTO - NOZIONE - COMUNICAZIONE PERIODICA SULLA SITUAZIONE DEL CONTO - EQUIPARABILITA - ESCLUSIONE - ESTRATTO CONTO O MERA COMUNICAZIONE PERIODICA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'estratto conto previsto dall'art 1832 cod civ deve riferirsi ad una chiusura di conto e deve quindi esprimere i risultati finali del rapporto, si che ad esso non possono essere equiparati, al fine dell'applicazione della norma stessa, le comunicazioni semestrali, trimestrali o mensili che le banche sogliono inviare al cliente correntista. L'accertamento se trattisi di estratto di chiusura del conto o di mera comunicazione periodica spetta al giudice del merito, ed e incensurabile in Sede di legittimita se congruamente motivato. (Conf 26/68, mass n 330822; V 2276/73, mass n 365558).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1832

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)