Sez. L, Sentenza n. 4085 del 05/04/1993 (Rv. 481712 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Tutela delle condizioni di lavoro | Portata - Violazione - Conseguente diritto al risarcimento del danno - Natura contrattuale della responsabilità - Prescrizione decennale - Operatività - Condotta omissiva del datore di lavoro configurabile come reato di lesioni colpose gravi - Esclusione della responsabilità ex sentenza n. 179 del 1988 della Corte Costituzionale in mancanza di prova dell'assoluzione in sede penale - Inammissibilità.
Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Tutela delle condizioni di lavoro
L'attività di collaborazione, cui l'imprenditore è tenuto, ai sensi dell'art. 2087 cod. civ. (tutela delle condizioni di lavoro), in favore dei lavoratori, non si esaurisce nella predisposizione di misure tassativamente imposte dalla legge, ma si estende - comprendendole tutte - alle altre iniziative o misure (individuabili, ove sussista identità di "ratio", anche con riguardo alla disciplina specificamente dettata per attività lavorative diverse da quella da lui svolta) che appaiano utili ad impedire l'insorgere o l'ulteriore deterioramento di una situazione tale per cui lo svolgimento dell'attività lavorativa determini - con nesso di causalità il cui accertamento è riservato al giudice di merito - effetti patologici o traumatici nei lavoratori. La violazione dell'obbligo predetto comporta (in favore del lavoratore) il diritto al risarcimento, che, attesa la natura contrattuale della responsabilità del datore di lavoro, soggiace alla prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2946 cod. civ., né tale responsabilità - ove la condotta omissiva del datore di lavoro (consistita, nella specie, nell'adozione insufficiente e tardiva di cautele contro il rumore) abbia determinato una malattia professionale configurabile anche come reato di lesioni colpose gravi (perseguibile d'ufficio ex art. 590 cod. pen.) - può, in mancanza di prova dell'avvenuta assoluzione in sede penale, ritenersi esclusa per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 1988 (concernente, in particolare, l'estensione dell'assicurazione contro le malattie professionali a malattie, diverse da quelle tabellate, delle quali sia comunque provata la causa di lavoro).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 131 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)