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Sez. L, Sentenza n. 9159 del 15/09/1997 (Rv. 508009 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - TUTELA DELLA SALUTE E DELL'INTEGRITÀ FISICA | Obbligo del datore di fornire al lavoratore strumenti di lavoro conformi alla normativa antinfortunistica - Inosservanza - Conseguenze - Responsabilità per i danni subiti dal lavoratore - Configurabilità - Condizioni - Incidenza causale concreta della condotta omissiva del datore - Necessità - Uso da parte del lavoratore di strumento diverso da quello fornito dal datore di lavoro - Infortunio nell'esecuzione della prestazione - Nesso causale con la condotta del datore - Esclusione - Responsabilità del datore - Insussistenza.
Stato
decisa il 1997-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508009-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - TUTELA DELLA SALUTE E DELL'INTEGRITÀ FISICA

Il mancato rispetto da parte del datore di lavoro dell'obbligo di munire dei dispositivi di sicurezza specificamente previsti gli strumenti, forniti al lavoratore per l'esecuzione delle mansioni affidategli, di per se appropriati all'uso che deve farsene, pur costituendo un antecedente causale del fatto dannoso occorso al lavoratore nell'esercizio delle dette mansioni resta privo di concreta incidenza, e non comporta quindi responsabilità risarcitoria del datore di lavoro, secondo il principio per cui la causa sufficiente da sola a produrre l'evento degrada le altre al rango di mere occasioni, qualora per effettuare la dovuta prestazione il lavoratore si sia avvalso di propria iniziativa di altro strumento del tutto improprio, non fornito dal datore o, comunque, non fornito in vista di quella specifica prestazione (Nella specie, il portiere di uno stabile aveva subito danni mentre eseguiva la pulizia di una vetrata avvalendosi quale mezzo di sopraelevazione di un tavolinetto in cattive condizioni di manutenzione, avendo invece a disposizione per tale lavoro una scala peraltro non conforme alle specifiche prescrizioni della normativa antinfortunistica, perché prive dei ganci di trattenuta, dei dispositivi antisdrucciolo e delle cinture di sicurezza. I giudici di merito hanno rigettato la domanda di risarcimento del lavoratore nei confronti del datore di lavoro, con sentenza che la S.C. ha confermato enunziando il principio di cui alla massima).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Pen. art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)