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Sez. T, Ordinanza n. 34282 del 27/12/2025 (Rv. 677416-01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - EREDI DEL CONTRIBUENTE - NOTIFICHE | Riscossione dei tributi - Formazione del ruolo nei confronti del contribuente deceduto - Legittimità - Notifica della cartella agli eredi - Condizioni.
Stato
decisa il 2025-12-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677416-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - EREDI DEL CONTRIBUENTE - NOTIFICHE

In tema di riscossione dei tributi, nel caso in cui l'ufficio delle entrate proceda nei confronti degli eredi, la formazione del ruolo, disciplinata dall'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, va operata al nome del contribuente, pur dopo il suo decesso, mentre la notifica della cartella esattoriale deve essere effettuata ai primi personalmente e nel loro domicilio nel solo caso in cui essi abbiano tempestivamente provveduto alla comunicazione prescritta dall'art. 65, ultimo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, potendo altrimenti avvenire nei loro confronti, collettivamente ed impersonalmente nel domicilio del defunto.

DPR 29/09/1973 num. 602 art. 12 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 65, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)