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Sez. 3, Sentenza n. 3591 del 13/03/1996 Ud. (dep. 13/04/1996) Rv. 204953 - 01

Acque | Tutela dall'inquinamento - Reati - Bottega dell'artigiano marmista - Insediamento produttivo - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 1996-03-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204953-01

Acque

In tema di reati relativi a violazione di norme per la tutela delle acque dall'inquinamento, la bottega dell'artigiano marmista deve essere qualificata "insediamento produttivo", sia perché in essa si svolgono procedimenti di trasformazione di materie prime in prodotti finiti, sia perché i relativi scarichi, per il tipo e la qualità dei reflui, non sono assimilabili a quelli propri degli insediamenti abitativi.

Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)