Sez. 3, Sentenza n. 5898 del 01/04/1998 Ud. (dep. 19/05/1998) Rv. 210955 - 01
ACQUE | Tutela dall'inquinamento -Scarico senza autorizzazione - Attività artigianale di parrucchiera - Natura - Produzione di servizi - Insediamento produttivo - Esclusione.
ACQUE
In tema di reati relativi a violazione di norme per la tutela delle acque dall'inquinamento l'attività artigianale di parrucchiera non è riconducibile all produzione di beni, bensì alla produzione di servizi: pertanto la categoria di riferimento non è quella prevista dalla lett. a) della legge 690 del 1976, ma quella di cui alla lett. b), secondo la quale sono compresi nella nozione di insediamento civile attività aventi ad oggetto prestazioni di servizi, ovvero ogni altra attività che dia origine, se pur produttiva, a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi.
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)