Sez. L, Sentenza n. 12053 del 09/08/2003 (Rv. 565883 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie in tema di durata individuale della cassa integrazione per i lavoratori metalmeccanici.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale e per vizi della motivazione. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, a fronte della previsione contenuta nell'accordo sindacale 24.3.1993 per i lavoratori metalmeccanici, nel quale è previsto che " l'intervento della c.i.g.s. sarà limitato ad un periodo individuale non superiore a sei mesi, fatta salva la partecipazione ad iniziative di formazione", e mancando la prova che il lavoratore avesse rifiutato la partecipazione ad iniziative di formazione, non aveva adeguatamente motivato perché aveva ritenuto legittima la sospensione dal lavoro del lavoratore per un periodo superiore).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Contr. Coll. 24/03/1993
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)