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Sez. L, Sentenza n. 18 del 02/01/2002 (Rv. 551360 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Interpretazione offerta dal giudice del merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa alle modalità applicative dei regimi di rotazione previsti dall'accordo sindacale del 24 marzo 1993 in materia di immissione in CIGS dei dipendenti di varie società del gruppo Finmeccanica.
Stato
decisa il 2002-01-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551360-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, nell'interpretare l'accordo stipulato il 24 marzo 1993 tra le OO.SS e varie società del gruppo Finmeccanica, aveva ritenuto che i regimi di rotazione dei lavoratori in esso fissati erano da applicare immediatamente anche ai lavoratori che già si trovavano in CIGS in quanto con l'accordo in oggetto era venuto meno il potere di sospensione previsto nel precedente accordo stipulato nel 1992, con conseguente carenza di ogni giustificazione della protezione ulteriore del relativo regime).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)