Sez. 6, Sentenza n. 3598 del 04/10/2000 Cc. (dep. 18/12/2000) Rv. 218801 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Misura emessa dal giudice in sede dibattimentale - Applicazione delle norme concernenti la trasmissione degli atti al tribunale del riesame - Necessità - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
In tema di riesame delle misure cautelari personali, nel caso in cui l'ordinanza applicativa della misura sia adottata dal giudice del dibattimento è fatto comunque obbligo all'autorità procedente di trasmettere al tribunale del riesame, nei termini previsti, gli atti posti a sostegno della richiesta di misura cautelare, come previsto dall'articolo 309, quinto comma, cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)