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Sez. 1, Sentenza n. 469 del 19/01/1999 Cc. (dep. 18/02/1999) Rv. 212590 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Tribunale in sede dibattimentale come autorità procedente - Applicazione delle norme concernenti la trasmissione degli atti e i termini per la decisione - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-01-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212590-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

In tema di riesame di misure cautelari (nella specie, sequestro preventivo), le disposizioni che prevedono l'avviso della presentazione dell'istanza all'autorità procedente, i termini di trasmissione degli atti e quelli di decisione si applicano anche allorché autorità procedente è il tribunale (in veste di giudice dibattimentale) e anche se questo e il tribunale della libertà usufruiscono di un unico ufficio di cancelleria, dovendosi tenere distinti i due organi giudiziari che, oltre ad essere diversi nella composizione, svolgono funzioni giudicanti su piani diversi.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 9 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 10 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)