Sez. 2, Sentenza n. 4624 del 21/05/1987 (Rv. 453297 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - DOMANDA RELATIVA - CONTENUTO - DOMANDA DI ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONTRARRE - PROPONIBILITÀ.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - DOMANDA RELATIVA - CONTENUTO - DOMANDA DI ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONTRARRE - PROPONIBILITÀ.*
Il convenuto per la risoluzione di un contratto preliminare di compravendita in base all'assunta sua inadempienza colpevole può, nel contestarne la sussistenza ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (exceptio inadimpleti contractus), chiedere a sua volta una pronuncia che ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. tenga luogo del contratto definitivo non concluso, in quanto mentre la domanda di una parte, ove riconosciuta infondata, non può mai limitare i diritti sostanziali e la condotta processuale della controparte, l'eccezione di inadempimento, non denotando in chi la solleva il disinteresse alla conclusione del contratto definitivo, ma soltanto la pretesa che esso avvenga alle condizioni stabilite nel preliminare, non comporta alcuna incompatibilità logica o giuridica con la successiva domanda rivolta alla realizzazione del contratto definitivo mediante sentenza.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)