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Sez. U, Sentenza n. 6123 del 12/11/1988 (Rv. 460525 - 01)

COMMERCIO (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - LICENZE COMMERCIALI - COMMERCIO AMBULANTE - MANCANZA DELLA LICENZA - OBBLIGO DELLA CONFISCA DELLE COSE POSTE IN VENDITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460525-01

COMMERCIO (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - LICENZE COMMERCIALI - COMMERCIO AMBULANTE - MANCANZA DELLA LICENZA - OBBLIGO DELLA CONFISCA DELLE COSE POSTE IN VENDITA - CONDIZIONI.*

La confisca amministrativa, che trova compiuta regolamentazione nell'art. 20 della legge 24 novembre 1981 n. 689, il quale ha abrogato le pregresse Disposizioni in materia, ivi incluse quelle della legge 19 maggio 1976 n. 398 sulla disciplina del commercio ambulante, è prevista, in via obbligatoria (quarto comma), per le cose la cui fabbricazione uso, porto, detenzione od alienazione costituisca violazione amministrativa, in relazione a ragioni di intrinseca pericolosità della medesima. Pertanto, nel caso di Esercizio di detto commercio senza la prescritta licenza, deve escludersi l'Obbligo di confisca delle merci messe in vendita, ove esse non presentino le indicate caratteristiche, restando applicabile solo la confisca facoltativa contemplata per le cose che servano o siano destinate a commettere la violazione (terzo comma). (V 4614/87, mass n 453297).*

Riferimenti normativi: Legge 19/05/1976 num. 398 art. 11, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)