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Sez. 1, Sentenza n. 322 del 11/01/2007 (Rv. 595552 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Sentenza dichiarativa di fallimento - Termine per la proposizione di opposizione da parte del debitore dichiarato fallito - Declaratoria di incostituzionalità dell'art. 18 legge fallim. - Conseguente vuoto normativo - Questione manifestamente infondata di costituzionalità.
Stato
decisa il 2007-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595552-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 legge fallim., in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede, a seguito della dichiarazione della sua parziale incostituzionalità (Corte cost. sent. n. 151 del 1980) da quale atto debba decorrere il termine per l'impugnazione della sentenza dichiarativa del fallimento da parte del fallito. Infatti il vuoto normativo prodottosi a seguito della declaratoria di incostituzionalità è stato colmato dalla giurisprudenza, facendo applicazione dei principi in tema di impugnazione in riferimento alla natura peculiare della procedura fallimentare, nel senso della decorrenza del termine dalla comunicazione per estratto della sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 326, Legge Falliment. art. 17 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)